La sentenza è nulla se al procuratore costituito non vengono comunicati la nomina del nuovo Giudice istruttore e la fissazione di nuova udienza

La sentenza è nulla se al procuratore costituito non vengono comunicati la nomina del nuovo Giudice istruttore e la fissazione di nuova udienza
13 Ottobre 2016: La sentenza è nulla se al procuratore costituito non vengono comunicati la nomina del nuovo Giudice istruttore e la fissazione di nuova udienza 13 Ottobre 2016

Il caso esaminato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 20247 del 7 Ottobre 2016 riguarda la decisione con cui il Tribunale di Trapani, all’esito dell’udienza tenuta dal giudice nominato in sostituzione del precedente istruttore, alla quale era comparso il solo procuratore dell’appellato, aveva accolto parzialmente il gravame relativo al regolamento delle spese processuali della sentenza di primo grado, confermandola nel resto. Avverso tale decisione era stato proposto ricorso per cassazione, lamentando la nullità della sentenza di appello per violazione degli artt. 52, 101, 158, 161, 174 c.p.c., nonché degli artt. 78 e 79 delle relative disposizioni di attuazione, stante l’omessa comunicazione al procuratore dell’appellante della nomina del nuovo giudice o dell’udienza di rinvio, con la conseguenza che quest’ultima si era svolta (e la causa era stata poi decisa) in assenza del predetto procuratore. Esaminati gli atti processuali e considerata l’evidente omissione di qualsiasi comunicazione nei confronti dell’appellante della nuova assegnazione del procedimento, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di gravame proposto dal ricorrente, così ribadendo quanto già affermato in altre occasioni: - «la mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti dell’assegnazione della causa ad altro giudice, e del differimento d’ufficio dell’udienza già fissata ad una udienza non immediatamente successiva, determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude, per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo»; - «la mancata comunicazione alle parti del decreto di sostituzione del giudice istruttore e del rinvio della causa d’ufficio davanti al nuovo magistrato non comporta la nullità del giudizio solo quando le parti, non sollevando alcuna eccezione nel prosieguo del giudizio, dimostrino di non aver subito alcun concreto pregiudizio del loro diritto di difesa».

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